Onorevoli Colleghi! - L'articolo 39 della Costituzione è uno degli articoli che ha trovato solo una parziale attuazione nell'ordinamento giuridico. Si è evidenziato il dato storico-sociale per cui l'affermazione di apertura, «l'organizzazione sindacale è libera», ha trasferito nella dimensione concreta dell'istituzione sindacale la massima espressione di evoluzione dell'esperienza costituzionale. Altre parti dell'articolo 39 della Costituzione sono però rimaste lettera morta. Dalla previsione di una registrazione secondo norme di legge, legge mai emanata, alla necessità di un ordinamento interno a «base democratica» come unica condizione necessaria per la registrazione. Il mancato riconoscimento della personalità giuridica e il conseguimento della forma di associazione di fatto sono ulteriori indicazioni desumibili dall'esperienza fattuale rispetto a quanto previsto dalla norma costituzionale.
      La libertà dell'organizzazione sindacale rappresenta la prevalenza dell'effettività sulle «forme» legali normative, proprio a

 

Pag. 2

causa della mancata attività di legiferazione che il Parlamento ha scelto per quasi un sessantennio.
      Considerando poi che il cuore dell'attività sindacale, quasi una sorta di identità, risiede nella sua autonomia negoziale, e considerando che questa dovrebbe essere un'attività solo successiva all'ottenimento della personalità giuridica e della registrazione, è facile comprendere quanto importante sia stata, sul piano degli eletti, la mancanza della normativa di attuazione.
      Sono ben note le argomentazioni che per lungo tempo hanno indotto una sostanziale diffidenza verso l'adozione di una disciplina legislativa dei sindacati. Si temeva, da un lato, per l'autonomia organizzativa e il libero dispiegarsi dell'iniziativa sindacale secondo la specificità di ciascuno di essi. Si paventava, dall'altro, che la legge - pur sempre espressione di una maggioranza politica - potesse essere strumentalmente volta a danno dell'associazionismo sindacale. Se tali argomenti non erano privi di sostanza, tuttavia oggi sembra che possano essere superati.
      Come detto, il fondamento giuridico per stipulare la contrattazione collettiva di lavoro risiedeva, nell'impostazione dei Costituenti, nella previsione di un riconoscimento giuridico che era considerato presupposto necessario per l'attribuzione del potere di concludere contratti collettivi nazionali generalmente obbligatori. Tutta la parte riguardante le spinte al rinnovamento democratico non ha ricevuto pari attenzione: non vi è stata alcuna normazione specifica, tanto che la stessa Corte costituzionale si è trovata a dover ammettere di trovarsi innanzi a un caso di costituzionalità provvisoria.
      Superati gli anni della contrapposizione frontale tra lavoratori e datori di lavoro si può, con maggiore serenità, mettere mano al compito per troppo tempo rinviato.
      La presente proposta di legge si prefigge proprio questo scopo: dare piena attuazione all'articolo 39 della Costituzione.
      Garantendo la personalità giuridica e, soprattutto, gettando le fondamenta per la realizzazione di un ordinamento interno a base democratica, si supera il gap tra ciò che è e ciò che deve essere.
      L'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione è necessaria al fine di garantire ai sindacati la più ampia libertà associativa ed il riconoscimento della personalità giuridica, nonché il carattere democratico dell'ordinamento interno dei sindacati stessi.
      A tale fine, la presente proposta di legge stabilisce alcuni importanti princìpi per realizzare in concreto l'ordinamento interno a base democratica. Si prevede che si debbano indicare nello statuto: gli organi dirigenti e le relative competenze, le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il sindacato, i diritti e i doveri degli iscritti, la previsione di un bilanciamento delle presenze di genere, negli organi collegiali, nella misura massima dei due terzi e la garanzia di presenza delle minoranze negli stessi, le misure disciplinari adottabili e le corrispondenti procedure di ricorso nonché le procedure necessarie alla modifica di statuto, simbolo o nome del sindacato stesso, per finire con le modalità di partecipazione al voto degli iscritti, assicurandone, quando prevista, la segretezza.
      Sono tutte indicazioni di una effettiva possibilità di democratizzazione dei processi interni al sindacato che acquistano rilevanza esterna e, conseguentemente, fortificano l'azione di questa istituzione.
      La presente proposta di legge poi passa a individuare altre criticità presenti nel nostro ordinamento, prevedendo per le associazioni sindacali alcuni oneri di pubblicità e di trasparenza.
      Si stabiliscono una serie di norme relative ai bilanci dei sindacati con la previsione di un obbligo di redazione annuale, la loro pubblicità e controllabilità, si specificano le modalità di redazione, avendo a modello le norme del codice civile relativamente alle società di capitali, nonché i modi per effettuare erogazioni liberali. Sono soppresse le trattenute sindacali automatiche sostituendo il meccanismo con un versamento di natura volontaria, si stabiliscono le agevolazioni fiscali e le altre
 

Pag. 3

agevolazioni concernenti l'attività dei sindacati e si prevede, infine, la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico compilativo per riunire e coordinare le norme relative a: l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati, le varie forme di finanziamento pubblico o di altre provvidenze, i modelli di bilancio annuale e di rendiconto delle spese nonché i controlli degli obblighi contabili sul bilancio effettuati da società di revisione, al fine di avere un corpus organico di norme al quale fare riferimento per questa materia.
 

Pag. 4